La somma globale di 2500 milioni, di cui all'art. 1, sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 340 milioni nell'esercizio 1960-61 e lire 240 milioni in ciascuno degli esercizi successivi fino al 1969-70. ((Una quota non superiore al 15 per cento degli stanziamenti annuali di cui al precedente comma, potra' essere destinata, a partire dall'anno 1966, a oneri di carattere generale e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonche' alle spese occorrenti per compensi agli estranei all'Amministrazione dello Stato, utilizzati per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia. La somma corrispondente a detta quota sara' annualmente ripartita, con decreti del Ministro per il tesoro, fra i vari capitoli relativi a tali spese dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato)).

Testo vigente dal 7 aprile 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 7 aprile 1967

Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 1960 al 7 aprile 1967. 102 parole aggiunte.

… nell'esercizio 1960-61 e lire 240 milioni in ciascuno degli esercizi successivi fino al 1969-70. aggiunto: Una quota non superiore al 15 per cento degli stanziamenti annuali di cui al precedente comma, potra' essere destinata, a partire dall'anno 1966, a oneri di carattere generale e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonche' alle spese occorrenti per compensi agli estranei all'Amministrazione dello Stato, utilizzati per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia. La somma corrispondente a detta quota sara' annualmente ripartita, con decreti del Ministro per il tesoro, fra i vari capitoli relativi a tali spese dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-01-03;15~art5 · fonte del testo