((Per i percorsi eseguiti a piedi, per perlustrazioni ordinarie, per ricerca di guasti e per recarsi sul lavoro, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai percorsi eseguiti all'inizio, ed alla fine del lavoro giornalmente effettuato, e' corrisposto al personale di cui all'articolo 2 un compenso di lire 35 a chilometro)). Nessuna indennita' chilometrica spetta per tutte le percorrenze compiute durante i lavori di squadra, compresa la circolazione sui carrelli ferroviari, qualunque siano le cause che le hanno determinate. Compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto e sui piroscafi, con la maggiorazione prevista dalla legge sul trattamento di missione per il personale delle Amministrazioni dello Stato. Per i lavori cablografici eseguiti in mare con navi posacavi o altri natanti, spetta per ogni percorso effettuato in mare, la maggiorazione di cui al precedente terzo comma sui prezzo intero del biglietto calcolato secondo le tariffe vigenti sui piroscafi di linee marittime sovvenzionate. La maggiorazione non spetta sul prezzo del biglietto di trasporto per le gite in citta'. ((Per i percorsi eseguiti con mezzi gratuiti compete un'indennita' di nette lire 1,35 per chilometro percorso)).

Testo vigente dal 23 aprile 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 aprile 1965

Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1961 al 23 aprile 1965. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

Per i percorsi eseguiti a piedi, per perlustrazioni ordinarie, per ricerca di guasti e per recarsi sul lavoro, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai percorsi eseguiti all'inizioaggiunto: , ed alla fine del lavoro giornalmente effettuato, e' corrisposto al personale di cui all'articolo 2 un compenso di lire tolto: venticinque aggiunto: 35 a chilometro. Nessuna indennita' chilometrica spetta per tutte le percorrenze compiute durante i … trasporto per le gite in citta'. Per i percorsi eseguiti con mezzi gratuiti compete tolto: una, indennita' aggiunto: un'indennita' di nette lire tolto: una aggiunto: 1,35 per chilometro percorso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-05-27;465~art4 · fonte del testo