Le trasgressioni all'obbligo di cui al secondo comma del precedente articolo 2 Sono punite con un'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni unita' minorata non assunta.
Testo vigente dal 3 agosto 1961
Le trasgressioni all'obbligo di cui al secondo comma del precedente articolo 2 Sono punite con un'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni unita' minorata non assunta.
Testo vigente dal 3 agosto 1961
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1961-07-21;686~art4 · fonte del testo
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