Le infrazioni all'obbligo della chiusura settimanale previsto dalla presente legge sono punite con ammenda non inferiore a lire 50.000 e non superiore a lire 300.000. In caso di recidivita', l'autorita' competente puo' adottare provvedimenti amministrativi di sospensione o di revoca della licenza. Le infrazioni alla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 6 sono soggette alla pena pecuniaria di lire 10.000.

Testo vigente dal 6 luglio 1971

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 111/1974

    Questione infondata
    23 aprile 1974

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 8 della legge 1 giugno 1971, n. 425 (chiusura settimanale dei pubblici esercizi) sollevata in riferimento all'art. 41 della Costituzione.

    Art. 1 Chiusura settimanale dei pubblici esercizi · Art. 5 Chiusura settimanale dei pubblici esercizi · Art. 8 Chiusura settimanale dei pubblici esercizi · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-06-01;425~art8 · fonte del testo