Art. 3
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1885 al 9 maggio 2025. 267 parole tolte, 12 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Gli italiani in Spagna, e reciprocamente gli spagnuoli in Italia, godranno, per tutto cio' che concerne i brevetti d'invenzione, le marche di fabbrica o di commercio, come pure i disegni o modelli industriali e di fabbrica di ogni specie, dei vantaggi che le leggi rispettive accordano attualmente o accorderanno in seguito ai nazionali.
tolto: In conseguenza essi avranno la stessa protezione di questi e le stesse azioni legali contro ogni offesa recata ai loro diritti, sotto riserva dell'adempimento delle formalita' e delle condizioni imposte ai nazionali dalla legislazione interna di ciascuno Stato.
tolto: Il diritto esclusivo di sfruttare un disegno o modello industriale e di fabbrica non puo' avere, a profitto degli italiani in Spagna e reciprocamente a profitto degli spagnuoli in Italia, una durata piu' lunga di quella fissata dalla legge del paese a riguardo dei nazionali.
tolto: Se il disegno o modello industriale o di fabbrica appartiene al dominio pubblico nel paese d'origine, esso non potra' formare oggetto di godimento esclusivo nell'altro paese.
tolto: Le disposizioni dei due paragrafi precedenti sono applicabili alle marche di fabbrica o di commercio.
tolto: I diritti degli italiani in Spagna, e reciprocamente i diritti degli spagnuoli in Italia, non sono subordinati all'obbligo di sfruttarvi i modelli o disegni industriali o di fabbrica.
tolto: Rimane inteso che le marche di fabbrica alle quali si applica il presente articolo sono quelle che nei due paesi sono legittimamente acquisite agli industriali o negozianti che ne usano, vale a dire che il carattere di una marca di fabbrica italiana deve essere valutato secondo la legge italiana, come quello di una marca spagnuola deve essere giudicato secondo la legge spagnuola.aggiunto: Trattato-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1885-01-04;2896~art3 · fonte del testo
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