Art. 20
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1885 al 9 maggio 2025. 103 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le disposizioni del presente trattato di commercio e di navigazione sono applicabili, da parte dell'Italia, al possedimento di Assab, e da parte della Spagna alle isole adiacenti ed alle Canarie, come pure ai possedimenti spagnuoli delle coste del Marocco.
tolto: Per cio' che concerne i possedimenti spagnuoli d'oltremare, e' garantito all'Italia, in materia di commercio, d'industria e di navigazione il trattamento che il regime speciale di quei possedimenti comporta per la nazione piu' favorita, come pure e' garantito ai cittadini italiani nei possedimenti medesimi il godimento dei privilegi, immunita' ed altri favori qualsiansi che sono o venissero accordati ai cittadini di una terza potenza.aggiunto: Trattato-art. 20 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1885-01-04;2896~art20 · fonte del testo
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