Art. 15
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1885 al 9 maggio 2025. 91 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: I bastimenti di uno dei due Stati che entrano in un porto dell'altro, e che non vogliono scaricarvi che una parte del loro carico, potranno, uniformandosi alle leggi e regolamenti degli Stati rispettivi, conservare a bordo la parte di carico che fosse destinata ad un altro porto, sia dello stesso paese, sia di un altro, e riesportarla senza essere costretti a pagare, per quest'ultima parte del loro carico, alcun diritto di dogana, salvo quello di sorveglianza, il quale, pero', non potra' essere riscosso che nella misura fissata per la navigazione nazionale.aggiunto: Trattato-art. 15 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1885-01-04;2896~art15 · fonte del testo
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