Art. 13
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1885 al 9 maggio 2025. 70 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Ciascuna delle Alte Parti contraenti potra' esigere che l'importatore, per comprovare che i prodotti sono di origine o di manifattura nazionale, presenti alla dogana del paese d'importazione una dichiarazione ufficiale fatta dal produttore o fabbricante della mercanzia, o da ogni altra persona da lui debitamente autorizzata, davanti alle autorita' del luogo di produzione o di deposito; i consoli od agenti consolari rispettivi legalizzeranno, senza spesa, le firme delle autorita' locali.aggiunto: Trattato-art. 13 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1885-01-04;2896~art13 · fonte del testo
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