Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1881 al 16 dicembre 2009. 107 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: All'art. 22 della legge 30 aprile 1874, n. 1920, e' sostituito il seguente:

tolto: «Gli Istituti indicati nell'art. 1 non potranno d'ora in poi fare impieghi diretti tranne che per lo investimento del loro fondo di riserva, ossia massa di rispetto; e per operazioni sui Buoni del Tesoro autorizzate dal Governo; salvo per la Banca Nazionale nel Regno d'Italia il disposto dell'art. 10 circa l'operazione della conversione del Prestito Nazionale.

tolto: Previa autorizzazione del Governo potranno farsi impieghi diretti nel solo caso che siano necessari per assicurare crediti preesistenti.

tolto: Non saranno considerate come impiego diretto le cessioni dei Buoni del Tesoro per una scadenza non maggiore di tre mesi».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1878-06-30;4430~art2 · fonte del testo