Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1868
Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009. 72 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Ai n. 4 e 5 dell'articolo 66 e' sostituito il seguente:
tolto: «Le sentenze, le omologazioni dei concordati, i decreti, i provvedimenti, i processi verbali ed ogni altro atto relativo alla istruzione della causa che emana dalle Corti, dai Tribunali e dalle Preture, ovvero dalle cancellerie rispettive, nella materia contenziosa civile e commerciale, i decreti ed i provvedimenti che rendono esecutive le sentenze degli arbitri a de' Tribunali esteri.» L'articolo 67 e' soppresso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1868-07-19;4480~art4 · fonte del testo
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