Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1868
Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009. 129 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Per l'omessa o ritardata denunzia dei titoli in corso o di nuova emissione, sara' dovuta una pena pecuniaria uguale alla meta' della tassa.
tolto: Per la denunzia infedele sara' parimente applicata una pena pecuniaria uguale alla tassa dovuta sui titoli o valori occultati.
tolto: L'omessa o ritardata denunzia dell'estinzione dei titoli togliera' il diritto alla esonerazione od al rimborso delle tasse per i semestri anteriori alla denunzia.
tolto: Il ritardo oltre venti giorni dalla scadenza di ciascun semestre al pagamento delle rate semestrali di tassa dovute sui titoli, dara' luogo ad una sopratassa eguale al decimo della tassa di cui fu ritardato il pagamento.
tolto: Le pene pecuniarie stabilite dal presente articolo saranno a carico esclusivo delle Societa', Istituti, Stabilimenti, Provincie, Comuni ed altre Amministrazioni obbligate alla denunzia od al pagamento della tassa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1868-07-19;4480~art34 · fonte del testo
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