Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009. 146 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: La tassa annuale, di che nell'articolo 38 della Legge sul bollo, e' elevata da centesimi 50 a lire 1 per ogni lire mille, ed e' resa obbligatoria per tutti indistintamente i biglietti, i buoni o altri simili titoli in circolazione, da chiunque sia fatta l'emissione, sia questa stata o no autorizzata, e cio' senza pregiudizio della questione intorno alla legalita' della emissione.

tolto: La tassa sara' liquidata giusta le norme stabilite col citato articolo, e dovra' essere pagata in due rate uguali alla scadenza del 1° luglio e del 1° gennaio di ciascun anno.

tolto: La tassa sara' dovuta per un intiero semestre anche quando la circolazione dei biglietti abbia cominciato, o sia cessata nel corso di un semestre.

tolto: Ove il pagamento sia ritardato oltre venti giorni dalla scadenza di ciascuna rata, sara' dovuta una pena pecuniaria eguale al decimo della tassa di cui fu ritardato il pagamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1868-07-19;4480~art24 · fonte del testo