Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1868
Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009. 146 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La tassa annuale, di che nell'articolo 38 della Legge sul bollo, e' elevata da centesimi 50 a lire 1 per ogni lire mille, ed e' resa obbligatoria per tutti indistintamente i biglietti, i buoni o altri simili titoli in circolazione, da chiunque sia fatta l'emissione, sia questa stata o no autorizzata, e cio' senza pregiudizio della questione intorno alla legalita' della emissione.
tolto: La tassa sara' liquidata giusta le norme stabilite col citato articolo, e dovra' essere pagata in due rate uguali alla scadenza del 1° luglio e del 1° gennaio di ciascun anno.
tolto: La tassa sara' dovuta per un intiero semestre anche quando la circolazione dei biglietti abbia cominciato, o sia cessata nel corso di un semestre.
tolto: Ove il pagamento sia ritardato oltre venti giorni dalla scadenza di ciascuna rata, sara' dovuta una pena pecuniaria eguale al decimo della tassa di cui fu ritardato il pagamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1868-07-19;4480~art24 · fonte del testo
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