Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009. 102 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: E' abrogata la disposizione di cui al numero 2 dell'articolo 20 della Legge sul bollo.

tolto: Sono soggetti alla tassa di centesimi 5, stabilita al paragrafo 1° del detto articolo:

tolto: Le bollette o quietanze di pagamento dei diritti marittimi o di dogana e dei dazi di consumo, a chiunque appartengano, tenuti in economia o appaltati, e le quietanze o bollette di pagamento di contribuzioni dirette, devolute allo Stato, alle Provincie, ai Comuni ed alle Camere di commercio, per pagamenti non inferiori a lire 1.

tolto: Pei pagamenti inferiori a lire 1, sara' applicata a ciascuna bolletta o quietanza il bollo straordinario da centesimi 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1868-07-19;4480~art16 · fonte del testo