Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1861
Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1861 al 16 dicembre 2009. 159 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le traslazioni agli eredi, legatari ed altri aventi diritto nei casi di successione testamentaria o intestata, avranno luogo previo deposito in originale od in copia autentica del titolo legale a possedere. Nel caso di contestazione sul diritto a succedere, la traslazione non potra' aver luogo se non sia prodotta anche la decisione giudiziale e che essa sia passata in giudicato.
tolto: Nei casi di cessione di beni o di fallimento si applicheranno le leggi in vigore sulla materia, e le traslazioni avranno luogo in conformita' delle ordinanze e delle sentenze dei giudici competenti.
tolto: Anche nei casi di morte, di cessione di beni o di fallimento, la domanda di traslazione deve essere accompagnata dal certificato d'iscrizione, salvo che il giudice competente non abbia espressamente ordinato che la traslazione abbia luogo anche senza il detto deposito. In quest'ultimo caso per altro la traslazione non potra' eseguirsi se non dopo l'adempimento delle formalita' prescritte all'articolo 31 e dopo spirato il termine ivi stabilito.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1861-07-10;94~art20 · fonte del testo
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