Art. 24
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1876
Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 1876 al 9 maggio 2025. 70 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Il presenteTrattato sara' in vigore per dieci anni, da decorrere dal giorno in cui si fara' lo scambio delle ratifiche; ma se un anno prima dello spirare del termine niuna delle Parti contraenti avesse annunziata ufficialmente all'altra l'intenzione di farne cessare gli effetti, continuera' a rimanere in vigore per ambe le parti sino ad un anno dopo che siasi fatta la dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui abbia luogo.aggiunto: Trattato-art. 24 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1875-12-26;2893~art24 · fonte del testo
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