Art. 19
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1876
Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 1876 al 9 maggio 2025. 102 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I cittadini dell'una o dell'altra parte avranno libero accesso ai tribunali di giustizia per far valere o difendere i loro diritti, senz'altre condizioni, restrizioni o tasse all'infuori di quelle imposte ai nazionali. Saranno quindi dispensati dal dar cauzione.
tolto: Avranno inoltre la facolta' di eleggere liberamente i loro difensori ed agenti al pari dei nazionali, e di assistere alle udienze, dibattimenti e sentenze dei tribunali nelle cause nelle quali fossero interessati, come pure di assistere alle informazioni, esami e deposizioni di testimoni che possono aver luogo in occasione dei giudizi medesimi, sempreche' le leggi dei rispettivi paesi permettano la pubblicita' di tali atti.aggiunto: Trattato-art. 19 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1875-12-26;2893~art19 · fonte del testo
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