Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1868
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1868 al 16 dicembre 2009. 79 parole tolte, 23 parole aggiunte.
tolto: Il Governo si obbliga a non fare concessione di altra ferrovia a cavalli parallela a quella di cui nel presente atto, a distanza minore di tre chilometri. Si riserva pero' il diritto di provvedere, secondo che verra' suggerito dall'interesse generale, sulle domande che potrebbero venir inoltrate per lo stabilimento di altre linee parallele da esercitarsi a locomotive, anche dentro l'indicato perimetro, dichiarando libero l'attraversamento in qualunque punto della linea concessa col presente atto, anche trattandosi di ferrovie a cavalli.aggiunto: Convenzione-art. 22 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1868-07-12;4482~art22 · fonte del testo
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