Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1875
Confronto con la versione in vigore dal 10 maggio 1875 al 16 dicembre 2009. 76 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Non saranno applicabili le penalita' sopra indicate, pei casi di interruzione o di altri guasti del cordone, ove l'intraprenditore abbia dichiarato di avere gia' ordinata la costruzione di un nuovo cordone, da essere immerso nel corso di un anno dall'epoca del guasto, senza eccezione di alcun mese.
tolto: In tal caso egli perdera' solamente il diritto alla percezione del compenso, per tutto il tempo che trascorrera' fra il cominciamento del guasto e la riattivazione della corrispondenza regolare.aggiunto: Convenzione-art. 11 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1875-05-01;2450~art11 · fonte del testo
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