Art. 281 — Effetti della connessione sulla competenza dei tribunali militari di bordo e sulla competenza del giudice ordinario

Nel caso di procedimenti connessi, se alcuno appartiene alla competenza dei tribunali militari di bordo e altri appartengono alla competenza del giudice ordinario, la competenza, per tutti, appartiene al tribunale militare territoriale del luogo del commesso reato, o, se il reato e' stato commesso in navigazione o all'estero, al tribunale militare territoriale del luogo del primo approdo della nave; ferma la facolta' del giudice militare di ordinare la separazione dei procedimenti, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 49 del codice di procedura penale.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art281 · fonte del testo