Art. 397 — Annullamento con rinvio

[1]Ferme in ogni altra parte, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 543 del codice di procedura penale, se, a seguito di annullamento di una sentenza di un tribunale militare, si deve rinnovare il giudizio, questo e' rinviato ad altro tribunale militare.

[2]Il tribunale supremo militare puo' anche ordinare il rinvio del giudizio allo stesso tribunale; ma in questo caso il tribunale di rinvio deve essere composto con giudici diversi da quelli che pronunciarono la sentenza annullata.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art397 · fonte del testo