Art. 188 — Circostanza attenuante: cause estranee al servizio e alla disciplina militare
Articolo abrogato dalla l. 26 novembre 1985, n. 689.
Abrogato dal 18 dicembre 1985
Articolo abrogato dalla l. 26 novembre 1985, n. 689.
Abrogato dal 18 dicembre 1985
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1941 al 18 dicembre 1985. 96 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Quando alcuno dei fatti enunciati nell'articolo 186 e' commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori della presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, alla pena di morte con degradazione e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni; e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'.
tolto: Le disposizioni del comma precedente non si applicano nel caso di omicidio, che, a norma del codice penale, sia punibile con la morte.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1985, N. 689
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art188 · fonte del testo
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