Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 519/2000

    Questione infondata
    21 novembre 2000

    Secondo il risalente e ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale, le manifestazioni e grida sediziose penalmente rilevanti sono solo quelle che denotano oggettivamente ostilità e ribellione nei confronti delle istituzioni e dell'ordinamento militare, espresse in circostanze di fatto e con modalità tali da essere idonee a suscitare reazioni violente e sovvertitrici dell'ordine e della disciplina militare, non quelle che esprimono generico malcontento, ovvero forme di protesta, di critica e di dissenso, che siano esercizio del diritto di manifestare pubblicamente e liberamente il proprio pensiero, riconosciuto anche ai militari dall'art. 9 della legge 11 luglio 1978, n. 382. Nella diversità di disciplina tra ordinamento penale comune (dove il reato di grida e manifestazioni sediziose stato depenalizzato) e militare è comunque riscontrabile una differenza di oggettività giuridica che nel reato militare si specifica in relazione alla tutela della disciplina e alla coesione delle Forze armate. Pertanto non é fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 183 del codice penale militare di pace sollevata, in relazione al principio di determinatezza e tassatività della fattispecie incriminatrice (art. 25, secondo comma, Cost.), al principio di conformazione delle Forze armate allo spirito democratico della Repubblica (art. 52, terzo comma, Cost.) e alla libertà di manifestazione del pensiero, (art. 21 Cost.), al diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), al principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) e alla ingiustificata disparità di trattamento tra civili e militari (art. 3 Cost.). - V. in materia le decisioni nn. 24/1989, 126/1985, 15/1973 e 120/1957. A.G.

    Art. 183 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 25 cost. · Art. 52 cost. · Art. 21 cost.

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  • Ordinanza n. 57/1984

    Questione infondata
    7 marzo 1984

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., dell'art. 183 c.p.m.p. (grida e manifestazioni) in quanto non determinerebbe con sufficiente chiarezza il concetto di "sedizione". Il giudice a quo ha infatti omesso qualunque motivazione in ordine alla rilevanza, richiamando solo per relationem quella di altre ordinanze di rimessione. - O. nn. 22/1983, 102/1983, 140/1983, 272/1983, 305/1983, 347/1983, 371/1983 e 377/1983.

    Art. 183 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art183 · fonte del testo