Secondo il risalente e ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale, le manifestazioni e grida sediziose penalmente rilevanti sono solo quelle che denotano oggettivamente ostilità e ribellione nei confronti delle istituzioni e dell'ordinamento militare, espresse in circostanze di fatto e con modalità tali da essere idonee a suscitare reazioni violente e sovvertitrici dell'ordine e della disciplina militare, non quelle che esprimono generico malcontento, ovvero forme di protesta, di critica e di dissenso, che siano esercizio del diritto di manifestare pubblicamente e liberamente il proprio pensiero, riconosciuto anche ai militari dall'art. 9 della legge 11 luglio 1978, n. 382. Nella diversità di disciplina tra ordinamento penale comune (dove il reato di grida e manifestazioni sediziose stato depenalizzato) e militare è comunque riscontrabile una differenza di oggettività giuridica che nel reato militare si specifica in relazione alla tutela della disciplina e alla coesione delle Forze armate. Pertanto non é fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 183 del codice penale militare di pace sollevata, in relazione al principio di determinatezza e tassatività della fattispecie incriminatrice (art. 25, secondo comma, Cost.), al principio di conformazione delle Forze armate allo spirito democratico della Repubblica (art. 52, terzo comma, Cost.) e alla libertà di manifestazione del pensiero, (art. 21 Cost.), al diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), al principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) e alla ingiustificata disparità di trattamento tra civili e militari (art. 3 Cost.). - V. in materia le decisioni nn. 24/1989, 126/1985, 15/1973 e 120/1957. A.G.
Art. 183 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 25 cost. · Art. 52 cost. · Art. 21 cost.