Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 519/1995

    Ha colpito questo articolo
    28 dicembre 1995

    Illegittimità costituzionale dell'art. 670, primo comma, del codice penale, impugnato in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 13, 27, terzo comma e 97, primo comma, della Costituzione, in quanto non è conforme al canone della ragionevolezza e travalica i limiti assegnati dalla Costituzione al legislatore, il ricorso non necessitato alla tutela penale in difesa di beni giuridici, quali la tranquillità e l'ordine pubblico, che non sono posti in pericolo da manifestazioni non invasive di mera mendicità, consistenti in una semplice richiesta di aiuto. - V. sentt. nn. 51/1959 e 102/1975. red.: F. Mangano

    Art. 670 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 27 cost.

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  • Ordinanza n. 153/1996

    Questione inammissibile
    9 maggio 1996

    Manifesta inammissibilità della questione, in quanto concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 519/1995. red.: A.M. Marini

    Art. 670 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

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  • Ordinanza n. 138/1996

    Questione inammissibile
    29 aprile 1996

    Manifesta inammissibilità della questione, in quanto concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 519/1995. red.: G. Leo

    Art. 670 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 luglio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 1996 al 13 luglio 1999. 50 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con l'arresto fino a tre mesi.

tolto: La pena e' dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto e' commesso in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformita' o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pieta'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art670 · fonte del testo