Art. 643 c.p. — Circonvenzione di persone incapaci

Chiunque, per procurare a se' o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermita' o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire duemila a ventimila.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 643 c.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. II, sent. n. 8022/2025

    27 febbraio 2025

    La Seconda Sezione penale, in tema di delitti contro il patrimonio, ha affermato che la sottoscrizione, da parte della persona offesa, di un “patto di quota lite” sproporzionato per eccesso rispetto ai valori tariffari di riferimento integra l’atto ad effetto dannoso previsto dalla disposizione incriminatrice di cui all’art. 643 cod. pen., posto che il divieto del “patto di quota lite” tra avvocato e cliente si giustifica in funzione della disciplina del contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, per tutelare l’interesse del cliente e la dignità della professione forense.

    Art. 643 c.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

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Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • È requisito del delitto di circonvenzione di persone incapaci l'avere indotto il soggetto passivo a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lui o per altri dannoso (art. 643). La Commissione parlamentare propose di aggiungere alle parole: «qualsiasi effetto giuridico», le altre: «nonostante la nullità derivante dall'incapacità personale». Ma questa modificazione sarebbe superflua, perchè la nullità o l'annullabilità dell'obbligazione per incapacità dell'obbligato è cosa irrilevante agli effetti del delitto, ed appunto per ciò non si è riportato l'inciso che si legge nell'articolo 415 del codice del 1889. Della superfluità di quella riserva, del resto, si ha la riprova nello stesso codice del 1889, il quale nell'articolo 407, in materia di estorsione, parla di «un atto che importi qualsiasi effetto giuridico», senza alcuna aggiunta.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 210

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art643 · fonte del testo