Art. 641 c.p. — Insolvenza fraudolenta

[1]Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla e' punito, a querela della persona offesa, qualora la obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire cinquemila.

[2]L'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 641 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art641 · fonte del testo