Art. 623-bis c.p. — Altre comunicazioni e conversazioni

((Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati)).

Testo vigente dal 14 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1974 al 14 gennaio 1994. 11 parole tolte, 6 parole aggiunte.

Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche tolto: o telefonicheaggiunto: , telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione aggiunto: a distanza di suoni, immagini od altri dati tolto: effettuata con collegamento su filo o ad onde guidate.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art623bis · fonte del testo