Art. 615-quater c.p. — Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

[1]Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

[2]Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un ((vantaggio)) o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, e' punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire dieci milioni.

[3]((La pena e' della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1))).

[4]((La pena e' della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma)).

Testo vigente dal 17 luglio 2024

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 2022 al 17 luglio 2024. 22 parole tolte, 40 parole aggiunte in 3 capoversi.

Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un tolto: profitto aggiunto: vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, …

La pena e' della reclusione da tolto: uno a tre anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se aggiunto: due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui tolto: al quarto comma dell'articolo 617-quater aggiunto: all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

aggiunto: La pena e' della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art615quater · fonte del testo