Art. 603-bis.2 c.p. — Confisca obbligatoria

((In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, e' sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile e' disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita', anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato)).

Testo vigente dal 4 novembre 2016

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 603-bis.2 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art603bis2 · fonte del testo