Art. 518.2 c.p. — Confisca obbligatoria e per equivalente

((Nei casi di cui agli articoli 517-quater, 517-sexies e 517-septies e' sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che siano appartenenti a persona estranea al reato medesimo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474-bis, secondo e quarto comma)).

Testo vigente dal 29 maggio 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art5182 · fonte del testo