Art. 600-ter c.p. — Pornografia minorile

[1]E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

  • 1)utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 358
  • 2)recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

[2]Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

[3]Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

[4]Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

[5]Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantita'.

[6]Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

[7]Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attivita' sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

358

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 aprile - 20 maggio 2024, n. 91 (in G.U. 1ª s.s. 22/05/2024, n. 21), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 600-ter, primo comma, numero 1), del codice penale, nella parte in cui non prevede, per il reato di produzione di materiale pornografico mediante l'utilizzazione di minori di anni diciotto, che nei casi di minore gravita' la pena da esso comminata e' diminuita in misura non eccedente i due terzi".

Testo vigente dal 23 maggio 2024

Corte di cassazione

9 massime che riguardano l’art. 600-ter c.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 9 massime nel Massimario

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 91/2024

    Ha colpito questo articolo
    20 maggio 2024

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., l’art. 600-ter, primo comma, n. 1), cod. pen., nella parte in cui non prevede, per il reato di produzione di materiale pornografico mediante l’utilizzazione di minori di anni diciotto, che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi. La disposizione censurata dal Tribunale di Bologna è stata oggetto di un’evoluzione normativa e giurisprudenziale che ne ha, in parte, ampliato l’ambito di applicazione, così facendo emergere la necessità di una “valvola di sicurezza” che, fermo il minimo edittale elevato che il legislatore nella sua discrezionalità ha voluto porre, consenta al giudice comune, attraverso la previsione di un’attenuante speciale, di graduare e “personalizzare” la pena, assicurandone la proporzionalità, in una con la individualizzazione e la finalità rieducativa, da irrogare in concreto con riferimento ai casi di minore gravità (quali la contenuta differenza di età tra l’imputato e le persone offese, l’oggetto delle immagini pedopornografiche scambiate e l’assenza di particolari tecniche di pressione, manipolazione psicologica o seduzione affettiva). Nella necessità di individuare una soluzione sanzionatoria costituzionalmente adeguata, non potendo assumere rilievo l’applicazione delle circostanze attenuanti, che non hanno la funzione di correggere la mancanza di proporzionalità della pena derivante da un minimo edittale particolarmente significativo e dalla mancata previsione di una diminuente, è ragionevole fare riferimento all’art. 609-quater cod. pen., che presenta significativi tratti in comune, e che, nel quadro della medesima cornice sanzionatoria, dispone che, nei casi di minore gravità, la pena sia diminuita in misura non eccedente i due terzi. Comunque, l’invocata diminuente potrà trovare ragionevole giustificazione limitatamente alle ipotesi di disvalore significativamente inferiore a quello normalmente associato alla realizzazione di un fatto conforme alla figura astratta del reato, trattandosi di condotta che incide comunque sull’equilibrato sviluppo e sul benessere psicofisico del minore, nonché sulla sua libertà sessuale e sulla sua dignità. Tutto ciò ovviamente non esclude una riconsiderazione sistematica da parte del legislatore della tematica in esame, sotto il profilo delle fattispecie criminose, delle norme incriminatrici e dei trattamenti sanzionatori, che dovrà ovviamente tener conto dei canoni costituzionali di proporzionalità e di individualizzazione della pena. (Precedenti: S. 46/2024 - mass. 46029; S. 6/2024 - mass. 45948; S. 120/2023 - mass. 45595 e 45597; S. 244/2022 - mass. 45209; S. 95/2022 - mass. 44715; S. 63/2022 - mass. 44730; S. 28/2022 - mass. 44620; S. 63/2021 - mass. 43782; S. 48/21 - mass. 43720; S. 106/2014 - mass. 37900; S. 68/2012 - mass. 36174; S. 325/2005).

    Art. 600-ter c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 23 maggio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 2012 al 23 maggio 2024.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 16 aprile - 20 maggio 2024, n. 91 (in G.U. 1ª s.s. 22/05/2024, n. 21), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 600-ter, primo comma, numero 1), del codice penale, nella parte in cui non prevede, per il reato di produzione di materiale pornografico mediante l'utilizzazione di minori di anni diciotto, che nei casi di minore gravita' la pena da esso comminata e' diminuita in misura non eccedente i due terzi".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art600ter · fonte del testo