Art. 588 c.p. — Rissa

[1]Chiunque partecipa a una rissa e' punito con la multa fino a lire tremila. 308

[2]Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, e' della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa. 119

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75

119

Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che e' concessa amnistia per il delitto previsto dal comma secondo del presente articolo (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte. Ha inoltre disposto (con l'articolo 6, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.

308

Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera a)) che al primo comma del presente articolo la parola «309» e' sostituita dalla seguente: «2.000».

Testo vigente dal 20 dicembre 2020

Corte di cassazione

4 massime che riguardano l’art. 588 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 4 massime nel Massimario

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 20/1972

    Questione infondata
    2 febbraio 1972

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 588, capov., codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 21 dell'11 febbraio 1971.

    Art. 588 c.p. · Art. 27 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 21/1971

    Questione infondata
    17 febbraio 1971

    Il capoverso dell'art. 588 c.p., che prevede la responsabilità di ogni singolo corrissante rispetto alla fattispecie di rissa aggravata dalla circostanza uccisione o lesione, non contrasta con l'art. 27, primo comma, della Costituzione. Invero, essendo la rissa un reato collettivo che si estrinseca in una condotta violenta diretta ad offendere, oltre che a difendere, colui che vi partecipa volontariamente, non ignorando gli eventuali gravi sviluppi per l'incolumità personale, viene ad assumersi una responsabilità per rissa semplice o aggravata a seconda degli effetti concreti della "colluctatio", ma non risponde, per ciò solo, dei concorrenti fatti-reato di lesione o di omicidio, posti in essere dai compartecipi.

    Art. 588 c.p. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • A proposito del delitto di rissa (art. 588), la Commissione parlamentare avrebbe desiderato che fosse stabilita una circostanza aggravante per chi ha determinato la rissa. Ma ho ritenuto che non convenga moltiplicare senza necessità le circostanze aggravanti, tanto più che la latitudine della pena comminata per questo reato è tale, da consentire al giudice di proporzionare la pena stessa alla più o meno grave responsabilità dei singoli corrissanti.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 195

Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 22 ottobre 2020 al 20 dicembre 2020.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art588 · fonte del testo