Art. 560 c.p. — Concubinato

[1]Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, e' punito con la reclusione fino a due anni. 46

[2]La concubina e' punita con la stessa pena. 46

[3]Il delitto e' punibile a querela della moglie. 46

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

46

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 560, comma primo del Codice penale e, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dell'articolo 560, commi secondo e terzo del Codice penale.

Testo vigente dal 11 dicembre 1969

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 147/1969

    Ha colpito questo articolo
    3 dicembre 1969

    Per la protezione del bene della "unità familiare" garantito dall'art. 29, secondo comma, della Costituzione, gli obblighi fondamentali che accompagnano il vincolo matrimoniale devono essere presidiati da sanzioni idonee a svolgere anche una funzione preventiva. Se a tal fine sia necessario disporre, in relazione ad un determinato contesto storico, oltre alle sanzioni civili anche sanzioni penali, è potere che spetta alla politica legislativa. Non può pertanto accogliersi la questione proposta, rispetto all'art. 560 del codice penale (concubinato), con le ordinanze del Pretore di Roma n. 114 e n. 193 del 1969, in base all'assunto che la rilevanza penale dell'inosservanza del dovere di fedeltà coniugale e la eventuale condanna di uno dei coniugi, in seguito alla proposizione dell'istanza punitiva, metterebbe in pericolo, compromettendola, l'esistenza stessa della comunità familiare.

    Art. 559 c.p. · Art. 560 c.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 561 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 103/1970

    Questione infondata
    16 giugno 1970

    Le questioni di costituzionalità sollevate nei confronti di norme di legge, già dichiarate illegittime, in un precedente giudizio della Corte costituzionale, vanno dichiarate manifestamente infondate. Nel dispositivo dell'ordinanza di manifesta infondatezza va fatta menzione della precedente dichiarazione di incostituzionalità. (Nella specie le questioni riguardavano gli artt. 559, terzo e quarto comma, e 560 cod. proc. pen. già dichiarati illegittimi con la sentenza n. 147 del 1969).

    Art. 559 c.p. · Art. 560 c.p. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 31/1970

    Questione infondata
    23 febbraio 1970

    Poiché gli artt. 559, terzo e quarto comma, e 560 del cod. penale sono stati dichiarati illegittimi con la sent. n. 147 del 27 novembre 1969, vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale proposte nei confronti delle medesime disposizioni.

    Art. 559 c.p. · Art. 560 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 11 dicembre 1969

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 11 dicembre 1969.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 560, comma primo del Codice penale e, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dell'articolo 560, commi secondo e terzo del Codice penale.

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art560 · fonte del testo