Art. 544-ter c.p. — Maltrattamento di animali

[1]Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche e' punito con la reclusione ((da sei mesi a due anni e)) con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

[2]La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

[3]La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di cui al primo ((e al secondo)) comma deriva la morte dell'animale.

Testo vigente dal 1 luglio 2025

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 544-ter c.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 3 massime nel Massimario

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Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 2010 al 1 luglio 2025. 5 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.

… a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche e' punito con la reclusione da tolto: tre a diciotto mesi o aggiunto: sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di cui al primo aggiunto: e al secondo comma deriva la morte dell'animale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art544ter · fonte del testo