Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 marzo 1958

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 19 marzo 1958. 92 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Chiunque, sapendo che una persona di eta' minore, o una donna maggiorenne in stato d'infermita' o deficienza psichica, sara', nel territorio di un altro Stato, tratta alla prostituzione, la induce a recarvisi, ovvero s'intromette per agevolarne la partenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire tremila.

tolto: La pena e' raddoppiata nei casi preveduti dai numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo 531, ovvero se il fatto e' commesso in danno di due o piu' persone, anche se dirette in paesi diversi.aggiunto: ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N. 75

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art535 · fonte del testo