Art. 518-terdecies c.p. — Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura e' punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Testo vigente dal 23 marzo 2022

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art518terdecies · fonte del testo