Art. 518-quinquies c.p. — Impiego di beni culturali provenienti da delitto

[1]Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518-quater e 518-sexies, impiega in attivita' economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto e' punito con la reclusione da cinque a tredici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

[2]Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto.

Testo vigente dal 23 marzo 2022

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art518quinquies · fonte del testo