Art. 481 c.p. — Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

[1]Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessita', attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire cinquecento a cinquemila.

[2]Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto e' commesso a scopo di lucro. 86

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

86

Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874, ha disposto (con l'art. 15-quater, comma 1) che "Le pene per i reati previsti dagli articoli 479, 480, 481 e 483 del codice penale, commessi per conseguire benefici disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, sono aumentate fino alla meta'".

Testo vigente dal 25 dicembre 1980

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 481 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In ordine al delitto di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481), la Commissione parlamentare propose di dare distinta considerazione ai certificati forensi, punendo la relativa falsità con pena più lieve, perchè tali certificati hanno minore importanza di quelli sanitari. Ma è da osservare che nell'articolo in esame sono prevedute ipotesi che hanno tutte la stessa materialità e l'identica oggettività giuridica, trattandosi in ogni caso di certificati relativi all'esercizio di servizi di pubblica necessità. Che i certificati forensi siano meno importanti degli altri, è un'affermazione che non può essere dimostrata, tali certificati, se falsi, potendo trarre in inganno la pubblica Autorità e i privati. D'altronde i limiti della pena comminata da questa disposizione consentono al giudice di valutare adeguatamente la entità concreta dei singoli fatti.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 163

Che cosa è cambiato dal 25 dicembre 1980

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 25 dicembre 1980.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874, ha disposto (con l'art. 15-quater, comma 1) che "Le pene per i reati previsti dagli articoli 479, 480, 481 e 483 del codice penale, commessi per conseguire benefici disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, sono aumentate fino alla meta'".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art481 · fonte del testo