Art. 452-quinquiesdecies c.p. — Nozione di abusività

((Agli effetti della legge penale, il termine abusivamente si intende riferito anche alle condotte poste in essere:

  • 1)in violazione di disposizioni legislative dell'Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualita' dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente;
  • 2)in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1);
  • 3)sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione)).

Testo vigente dal 2 giugno 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art452quinquiesdecies · fonte del testo