Art. 452-bis.1 c.p. — Commercio di prodotti inquinanti

[1]((Alle pene stabilite dall'articolo 452-bis, primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

  • 1)delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  • 2)di un ecosistema, di un habitat, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna)).

[2]((La pena e' aumentata se dal fatto deriva:

  • 1)un pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone;
  • 2)un pericolo rilevante alla qualita' dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora)).

[3]((La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando l'inquinamento e' prodotto alternativamente:

  • 1)in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
  • 2)in danno di specie animali o vegetali protette;
  • 3)in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;
  • 4)in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli)).

[4]((Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena e' aumentata da un terzo a due terzi.))

Testo vigente dal 2 giugno 2026

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art452bis1 · fonte del testo