Art. 445 c.p. — Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica

Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualita' o quantita' non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 445 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art445 · fonte del testo