Art. 444 c.p. — Commercio di sostanze alimentari nocive

[1]Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte ne' adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire cinquecento.

[2]La pena e' diminuita se la qualita' nociva delle sostanze e' nota alla persona che le acquista o le riceve.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 444 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art444 · fonte del testo