Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. 148 parole tolte, 22 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumita' pubblica o la salute pubblica consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso puo' derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumita' pubblica o la salute pubblica.
tolto: Chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al primo comma e' punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.
tolto: Per il solo fatto di partecipare all'invasione la pena e' diminuita.
tolto: E' sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonche' di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalita' dell'occupazione.aggiunto: ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.L. 31 OTTOBRE 2022, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 DICEMBRE 2022, N. 199
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art434bis · fonte del testo
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