Art. 396 c.p. — Uso delle armi in duello
Articolo abrogato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205.
Abrogato dal 13 luglio 1999
Articolo abrogato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205.
Abrogato dal 13 luglio 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 13 luglio 1999. 110 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Chiunque fa uso delle armi in duello e' punito, anche se non cagiona all'avversario una lesione personale, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cinquecento a diecimila.
tolto: Il duellante e' punito:
tolto: 1° con la reclusione fino a due anni, se dal fatto deriva all'avversario una lesione personale, grave o gravissima;
tolto: 2° con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva la morte.
tolto: Ai padrini o secondi e alle persone, che hanno agevolato il duello, si applica la multa da lire cinquecento a diecimila.
tolto: Se padrini o secondi sono gli stessi portatori della sfida, non si applicano loro le disposizioni dell'articolo precedente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art396 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.