Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 luglio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 13 luglio 1999. 110 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Chiunque fa uso delle armi in duello e' punito, anche se non cagiona all'avversario una lesione personale, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cinquecento a diecimila.

tolto: Il duellante e' punito:

tolto: 1° con la reclusione fino a due anni, se dal fatto deriva all'avversario una lesione personale, grave o gravissima;

tolto: 2° con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva la morte.

tolto: Ai padrini o secondi e alle persone, che hanno agevolato il duello, si applica la multa da lire cinquecento a diecimila.

tolto: Se padrini o secondi sono gli stessi portatori della sfida, non si applicano loro le disposizioni dell'articolo precedente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art396 · fonte del testo