Art. 387 c.p. — Colpa del custode

[1]Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa, l'evasione, e' punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire mille a diecimila.

[2]Il colpevole non e' punibile se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorita'.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art387 · fonte del testo