Art. 315 c.p. — Malversazione a danno di privati
Articolo abrogato dalla l. 26 aprile 1990, n. 86.
Abrogato dal 12 maggio 1990
Articolo abrogato dalla l. 26 aprile 1990, n. 86.
Abrogato dal 12 maggio 1990
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 216 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale militare di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2013. F.to: Franco GALLO…
Art. 216 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost. · Art. 315 c.p. · Art. 323 c.p.
Manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza della stessa. - V. S. nn. 609/1988, 171/1986.
Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 315 c.p. · Art. 358 c.p. · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 12 maggio 1990. 72 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che si appropria o, comunque, distrae, a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica Amministrazione, di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, e' punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa non inferiore a lire mille.
tolto: Si applicano le disposizioni del capoverso dell'articolo precedente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1990, N. 86
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art315 · fonte del testo
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