Art. 310 c.p. — Tempo di guerra

Agli effetti della legge penale, nella denominazione di tempo di guerra e' compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nell'articolo 310, che dà la nozione del tempo di guerra, ho stabilito che tale nozione valga «agli effetti della legge penale», e non del solo codice penale (come invece disponeva il progetto), correlativamente a quanto è stabilito nell'articolo 242 per gli «Stati in guerra contro lo Stato italiano». E però, se le leggi speciali non dispongano diversamente in modo espresso (art. 15), quella nozione varrà anche per le materie da esse regolate.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 136

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art310 · fonte del testo