Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nella nozione del delitto di pubblica istigazione e apologia (art. 303) ho sostituito alla frase: «chiunque istiga il pubblico a commettere ecc.» , l'altra: «chiunque istiga pubblicamente a commettere ecc.», per un miglior coordinamento con la nozione della pubblicità data nell'articolo 266.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 135

Che cosa è cambiato dal 13 luglio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1970 al 13 luglio 1999. 49 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o piu' fra i delitti indicati nell'articolo precedente e' punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

tolto: La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di uno o piu' fra i delitti indicati nell'articolo precedente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art303 · fonte del testo