Art. 237 c.p. — Cauzione di buona condotta

[1]((La cauzione di buona condotta e' data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila, ne' superiore a lire quattro milioni.

[2]In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.

[3]La durata della misura di sicurezza non puo' essere inferiore a un anno, ne' superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata)).

Testo vigente dal 15 dicembre 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 dicembre 1981

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1961 al 15 dicembre 1981. 2 parole tolte, 3 parole aggiunte in 2 capoversi.

La cauzione di buona condotta e' data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire tolto: quarantamila aggiunto: duecentomila, ne' superiore a lire tolto: ottocentomila aggiunto: quattro milioni.

La durata della misura di sicurezza non puo' essere inferiore a un anno, ne' superiore a cinquetolto: :aggiunto: , e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art237 · fonte del testo