Art. 226 c.p. — Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza

[1]Il ricovero in un riformatorio giudiziario e' sempre ordinato per il minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale o professionale, ovvero delinquente per tendenza; e non puo' avere durata inferiore a tre anni. Quando egli ha compiuto gli anni ventuno, il giudice ne ordina l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

[2]La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il ricovero del minore in un riformatorio giudiziario.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il ricovero nel riformatorio giudiziario deve essere ordinato, per un tempo non inferiore a tre anni, qualunque sia il reato commesso, se si tratta di un minore degli anni diciotto, che non solo risulti imputabile, ma che sia altresì delinquente abituale, professionale o per tendenza. Quando egli compie gli anni ventuno, il giudice deve ordinarne l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (articolo 226). La Commissione parlamentare propose di sostituire alle parole: «quando egli raggiunga gli anni ventuno», le altre: «quando durante l'esecuzione della misura di sicurezza il minore raggiunga gli anni ventuno». Devesi peraltro notare che il minore può pervenire a questa età senza avere effettivamente subito il ricovero nel riformatorio, o perchè latitante, o perchè in espiazione di pena. Il testo della disposizione risponde quindi alle esigenze della maggiore precisione.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 111

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art226 · fonte del testo