Art. 215 c.p. — Specie

[1]Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.

[2]Sono misure di sicurezza detentive:

[3]1° l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro; 2° il ricovero in una casa di cura e di custodia;

[4]3° il ricovero in un manicomio giudiziario;

[5]4° il ricovero in un riformatorio giudiziario.

[6]Sono misure di sicurezza non detentive:

[7]1° la liberta' vigilata;

[8]2° il divieto di soggiorno in uno o piu' Comuni, o in una o piu' Provincie;

[9]3° il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;

[10]4° l'espulsione dello straniero dallo Stato.

[11]Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la liberta' vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 215 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 24/1985

    Questione inammissibile
    30 gennaio 1985

    Interventi di innovazione normativa, quale quello di apprestare una nuova disciplina delle misure applicabili a seguito del proscioglimento per totale infermità psichica, modificando il sistema delineato dal legislatore in materia e determinando il tipo e le caratteristiche delle misure da applicarsi in alternativa a quella del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, esulano del tutto dai poteri della Corte, in quanto comportano l'esercizio di scelte discrezionali rientranti nell'esclusiva competenza del legislatore. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 32, primo comma, Cost. - degli artt. 215, secondo e terzo comma, e 222, primo comma, cod. pen., sotto il profilo di una ingiustificata incidenza sul diritto alla salute, in quanto prevedono per chi sia prosciolto per totale infermità psichica l'applicazione, a determinate condizioni, della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e non prevedono, anche, l'adozione di misure alternative a questa, quali forme di affidamento coattivo del soggetto ai servizi psichiatrici di zona o ai servizi psichiatrici istituiti presso gli ospedali generali). - S. nn. 25/1984; 70/1984; 148/1984.

    Art. 215 c.p. · Art. 222 c.p. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 25/1985

    Questione infondata
    30 gennaio 1985

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 215 e 222 cod. pen., i quali prevedono l'obbligatoria sottoposizione alla misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica, sollevata sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto al comune infermo di mente che sia pericoloso, nonché della violazione del diritto alla salute, stante la natura "sostanzialemnte carceraria" della predetta misura di sicurezza, in quanto la questione, già sollevata sotto i medesimi profili, è stata dichiarata non fondata dalla Corte con la sentenza n. 139 del 1982. - S. n. 139/1982.

    Art. 215 c.p. · Art. 222 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 17/1983

    Questione infondata
    1 febbraio 1983

    dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204, secondo comma, 215 cpv. n. 3 e 222 cod. pen. sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 32 Cost. dai giudici istruttori presso i Tribunali di Bari, Grosseto e Bolzano con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte cos…

    Art. 204 c.p. · Art. 215 c.p. · Art. 222 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice deve ordinare la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (art. 215). La Commissione parlamentare vorrebbe che il giudice fosse autorizzato ad applicare anche la cauzione di buona condotta. Ma questa misura è utilizzata assai scarsamente dal codice (veggansi gli articoli 231, 234 e 718), e in modo sussidiario. L'accoglimento della proposta della Commissione importerebbe una modificazione di tutto il sistema.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 106

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art215 · fonte del testo